Cosa accade alle nostre bollette energetiche?

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Riceviamo dall’avv. Riccardo Vizzino e volentieri pubblichiamo

È innegabile che, per effetto della pandemia da Covid-19, vi è stata un’allarmante flessione economica nel nostro Paese, dato che la necessità di attuare misure di contenimento del contagio ha comportato la forzata chiusura di gran parte delle attività commerciali.

Per sostenere le imprese nel corso dell’emergenza Covid-19, il Governo italiano ha attivato una serie di iniziative di sostegno, tra le quali contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali, crediti d’imposta, detrazioni fiscali, sconti su bollette. In particolare, il decreto legge del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), all’articolo 30, ha chiamato in causa l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), perché adottasse provvedimenti idonei ad assicurare una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici. Lo sconto sulle bollette di queste utenze si sarebbe dovuto incentrare in particolare su due voci di costo: 1) Trasporto e gestione del contatore; 2) Oneri generali di sistema. La ratio dell’intervento richiesto all’ARERA trova ragione nella necessità di alleggerire i costi di maggio, giugno e luglio 2020.

Si è trattato, quindi, di provvedimenti che, se correttamente applicati, avrebbero consentito ai beneficiari (piccole e medie imprese) di avere un risparmio del 30% su ogni fattura, per i periodi di tempo interessati ed espressamente indicati. La riduzione dei costi prevista dal Decreto Rilancio si sarebbe dovuta concretizzare operando:

– per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione, un azzeramento delle attuali quote fisse, indipendenti dalla potenza, relative alle tariffe di rete e agli oneri generali;

– per le utenze alimentate in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, una rideterminazione delle tariffe di rete e degli oneri generali per ridurre ulteriormente la spesa, applicando una potenza “virtuale” fissata in maniera convenzionale a 3 kW, senza limitazioni ai prelievi.

Il successivo provvedimento normativo del 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) ha previsto ancora una serie di interventi volti al sostegno delle imprese e dell’economia; in particolare, l’art. 6 del Decreto Sostegni ha esteso la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le imprese al periodo 1° aprile – 30 giugno 2021.

Ad una prima, sommaria, ricognizione effettuata dal mio Studio Legale, non sembra che le predette misure siano state capillarmente portate ad effettivo compimento, sicché si sta valutando l’effettiva sussistenza di profili di inazione degli enti e delle autorità competenti; pertanto raccomando ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di effettuare un esame attento delle bollette ricevute riferite ai periodi indicati nei predetti decreti. Infatti, laddove non siano stati attuati gli interventi governativi, si paleserebbero gravi profili di responsabilità soprattutto a carico dell’ARERA, per essere venuta meno ai suoi compiti di vigilanza, ed al contempo si potrebbero verificare ipotesi di appropriazione indebita da far valere nelle opportune sedi. In caso di violazioni da parte dell’ARERA o di chi di dovere, inerenti alla determinazione degli importi o alla vigilanza circa la corretta emissione delle fatture, non si esiterà a formulare istanze e reclami presso gli organi e le autorità competenti al fine di sentir censurare condotte illegittime e veder riconoscere il diritto alla restituzione degli importi indebitante percepiti.

Quanto fin qui esposto ha riguardato le piccole e medie imprese, comunque anche per le famiglie è stato previsto il cosiddetto “bonus elettrico” per coloro che si trovino in particolari condizioni di disagio economico o fisico.

In ogni caso, non ci si può esimere da una riflessione che implica la legittimità ed opportunità degli altri provvedimenti, adottati sempre in piena emergenza sanitaria ed economica che, a partire all’autunno del 2020 e fino alla primavera 2021, hanno comportato un aumento indistinto di costi su tutte le bollette di circa il 20/30 %. Orbene, qual è la tutela effettiva ai cittadini ed alle categorie economiche maggiormente pregiudicate se, a sconti annunciati e forse mai seriamente praticati seguono misure economiche nel breve e nel lungo termine ancor più gravose?

In verità, già da tempo, con riferimento alle bollette dell’energia elettrica, sono all’attenzione di chi scrive la effettiva debenza di voci contenute nelle stesse e le modalità con le quali si esplica l’attività di monitoraggio che dovrebbe competere all’ARERA. A ben vedere, infatti, da sempre si determinano eccessivi oneri a carico dei consumatori, con importi per la maggior parte non dovuti, che portano a richieste indifferenziate con importi non corrispondenti all’effettivo consumo energetico degli utenti.

Più in particolare è da tempo oggetto di valutazione la illegittimità del sistema di tassazione delle bollette dell’energia elettrica e delle somme consequenzialmente richieste. Infatti, è dato incontestabile che, a fronte della emissione delle fatture, i contribuenti/consumatori si trovano costretti a pagare esosi costi fissi dalla dubbia legittimità.

Sappiamo bene che nelle bollette luce o gas non vengono addebitati esclusivamente i consumi fatti nel periodo di riferimento, bensì una serie di altre voci, in gran parte indipendenti dal consumo (per esempio, il costo dell’energia), composti da una parte fissa indipendente dal consumo e che, quindi, si paga anche in assenza del consumo stesso; tali oneri sono: spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore (stabiliti da ARERA), spesa oneri di sistema (anch’essi stabiliti dall’ARERA), cui si aggiungono imposte e IVA.

Le spese di trasporto sono dovute per lo più a privatizzazioni errate, che hanno, in maniera non di certo illuminata, portato a separare la gestione della linea dalla fornitura dell’energia, con prezzi più che raddoppiati, risultando nella maggior parte dei casi le spese per il trasporto come gli oneri di sistema quasi il doppio delle spese per consumo.

Tra le voci di spesa che compongono la bolletta della luce, meritano poi particolare attenzione gli oneri di sistema che comprendono gli importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati dai clienti finali del servizio elettrico.

Essi, che hanno forte rilevanza, sono da sempre una di quelle voci della bolletta elettrica che fanno più discutere, essedo addebitati a tutti i clienti, residenti e non, a prescindere dal fornitore e dal contratto sottoscritto; la relativa incidenza appare evidente, se si consideri che questi “costi extra” rappresentano oltre il 50% del totale da pagare per l’energia, essendo stati oggetto, peraltro, negli anni, di svariati aumenti

Si concretizza di palmare evidenza un vero danno per i consumatori che si trovano a pagare un balzello fisso, un vero e proprio salasso per il portafoglio, indipendentemente dagli sforzi volti a contenere i consumi di energia. Una vera ingiustizia, in riferimento alla quale si sono già visti alcuni approdi giurisprudenziali che hanno evidenziato la necessità di rivoluzionare il sistema di tassazione delle bollette della luce, enunciandone l’illegittimità sotto più profili, tra i quali, non trascurabile è anche la individuata violazione dei principi di chiarezza e trasparenza codificati nel codice del consumo, in virtù della quale vi sarebbe la possibilità di annullare finanche la richiesta in bolletta.

Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante il contatore, mette conto rammentare come la stessa sia assistita da una presunzione semplice di verità che, in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, determina a carico del somministrante l’onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, dovendo il fruitore provare soltanto che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell’impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.  

Il consumatore, laddove dovesse contestare gli importi in bolletta, demanda dunque alla società erogatrice la dimostrazione della correttezza dei conteggi effettuati. I consumi dell’utente, infatti, devono essere rilevati correttamente e non possono essere mai presunti (Giudice di Pace Potenza sent. n. 579/2014); a tal proposito la giurisprudenza costante (Cass. Civ., sent. n. 1013/2014) ha affermato che “la bolletta ed i consumi diventano carta straccia nel caso di contestazioni del consumatore. E difatti, nessun valore, neppure indirizzario, può essere riconosciuto nel merito alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita ed in merito agli altri costitutivi del contratto”.

In sintesi ed alla luce delle osservazioni che precedono, potrebbe delinearsi una ipotesi di truffa ai danni del consumatore, laddove si parla di apparente semplificazione del regime fiscale applicabile agli utenti, domestici e non, nei contratti di fornitura di energia elettrica, la qual cosa fa sorgere l’interesse a presentare formale esposto anche dinanzi alle competenti autorità penali.

Avv. Riccardo ed Emma Vizzino

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