I consulenti tecnici d’ufficio: luci e ombre

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Fonte: Wikimedia

Nella sua costante attività di tutela dei diritti dei cittadini l’avv. Riccardo Vizzino – con Giovanna Mascolo ed Emma Vizzino, professionisti associati al suo studio legale – ha formalmente posto la questione delle competenze e delle modalità di nomina dei consulenti tecnici di ufficio nell’ambito del processo civile. Per saperne di più abbiamo intervistato l’avv. Vizzino.

Domanda: Avvocato, ci parli di questa iniziativa indirizzata ai Presidenti di diversi tribunali della Campania e della Basilicata, nonché ad altri Enti ed Istituzioni.

Risposta: Sulla base dell’esperienza professionale maturata da me e da altri colleghi, ho avvertito l’esigenza di richiamare l’attenzione su uno dei principali aspetti che concorrono a determinare vicende critiche del sistema giudiziario del nostro Paese che, purtroppo, non sempre riesce a tutelare l’esercizio indipendente ed imparziale della Giurisdizione, né a garantire una rigorosa gestione dei suoi Uffici. Oggi il processo civile (come anche quello penale ed amministrativo) risulta sempre più caratterizzato dall’ipertecnicismo delle materie oggetto di indagine del giudice, tale da richiedere spesso l’intervento di professionisti portatori di competenze diverse da quelle strettamente giuridiche; si crea così la necessità di fare riferimento all’apporto di esperti “esterni”, i Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU), i quali contribuiscono alla decisione delle controversie per le quali sono interpellati.

D. Come viene scelto un CTU?

R. Per garantire la competenza dei CTU, l’articolo 61 del codice di procedura civile (c.p.c.) dispone che gli stessi debbano essere scelti tra le persone iscritte negli Albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del c.p.c. In particolare, l’Albo dei Consulenti Tecnici presenta una suddivisione, seppure non tassativa, ricomprendendo specifiche aree specialistiche.Esistono, quindi, disposizioni normative e giurisprudenziali volte a codificare e tutelare il principio di turnazione nel conferimento degli incarichi, ma nonostante ciò esse vengono disattese, soprattutto nell’ambito di non pochi uffici giudiziari della Campania, creando una molteplicità di problematiche, quali il costante conferimento di incarichi a pochi e noti consulenti, la lesione di legittime aspettative degli esperti regolarmente iscritti agli Albi con determinate competenze specifiche, la creazione di rapporti privilegiati tra giudici e consulenti. Per esempio, i medici, attestando in modo autonomo una specifica competenza, possono ottenere l’iscrizione all’Albo professionale dei consulenti ed essere chiamati a turno per esprimere il loro parere in questioni medico-legali, ovvero essere chiamati in modo continuativo quando si siano guadagnati la fiducia del giudice; oppure, nell’ambito dei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni materiali nei processi di infortunistica stradale, vengono investiti della nomina consulenti (quali architetti, geologi, ecc…) che possiedono qualifiche e/o competenze che nulla hanno a che vedere con le materie oggetto del contendere, con tutte le problematiche che ne conseguono in punto di garanzia di un corretto contraddittorio.

D. In pratica cosa può accadere?

R. Accade, com’è successo, che in una controversia legale incentrata su un fanciullo affetto da disturbo dello spettro autistico un giudice nomini CTU un endocrinologo piuttosto che un medico legale. Questo si verifica perché la scelta dei periti/consulenti ricade, oggi, per lo più tra gli iscritti in appositi Albi professionali che vengono compilati senza un reale criterio di selezione che tenga conto della effettiva qualificazione degli iscritti anche in medicina legale. Comunque, la legge n.24/2017 ha reso indispensabile effettuare una revisione degli Albi; infatti, l’art.15 della suddetta legge ha disposto che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali, aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia deve essere affidata a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti che abbiano una specifica e pratica esperienza di quanto oggetto del procedimento. In conclusione, l’obiettivo fondamentale della predetta norma è quello di assicurare, negli Albi circondariali, l’ingresso di professionisti esperti di elevata qualificazione, valutando in particolare, oltre al possesso dei requisiti essenziali, anche la speciale competenza loro attribuita. Purtroppo, ad oggi, sono numerose le violazioni delle disposizioni appena menzionate, poiché nell’ambito delle consulenze mediche gli incarichi vengono frequentemente assegnati non a specialisti in medicina legale, ma a medici privi di qualsiasi specializzazione o ad esperti di branche che non sono attinenti con la patologia da accertare. Soprattutto nei giudizi di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale, per quel che riguarda i danni biologici capita spesso che il consulente valuti casistiche non affini all’area medica di sua competenza, determinando inadeguate e pericolose improvvisazioni, a discapito di coloro che mirano alla tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

D. In base a quanto detto finora, perché lei e i suoi colleghi avete inviato esposti alle predette autorità?

R. Si è osservato, in non pochi casi, soprattutto nei giudizi aventi ad oggetto materie di infortunistica stradale, che vengono nominati soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge; ancora, in diversi fori, collocati nel territorio del Mezzogiorno, si assiste alla nomina da parte del magistrato di CTU, i quali svolgono a loro volta, seppur in altri processi, il ruolo di consulenti di una delle parti della causa ove ricoprono il ruolo di CTU; pertanto, il loro operato subisce un forte condizionamento. Inoltre, le certificazioni mediche contenute nei fascicoli di parte spesso risultano prive di fatturazione o, cosa ancora più grave ed eclatante, recano la firma di quegli stessi medici che, nell’ambito del medesimo foro, vengono frequentemente incaricati come CTU. Ecco, quindi, che alcuni fori del Giudice di Pace della Campania si trasformano in sedi dove la giustizia non viene pienamente garantita, ovvero manca un punto di equilibrio tra verità processuale e verità extraprocessuale. Pertanto, abbiamo proposto che i Presidenti dei Tribunali dispongano di strumenti informatici che traccino gli incarichi del proprio Ufficio e di quello degli altri Tribunali limitrofi. In particolare, ai Presidenti dei Tribunali potrebbero essere rivolti, organizzando un sistema informatico on line, i reclami degli avvocati per le verifiche relative ad eventuali anomalie riscontrate nei singoli giudizi. Il feedback potrebbe essere immediato. Inoltre, le ipotesi di nomina di ausiliari al di fuori dell’Albo dovrebbero essere del tutto residuali e giustificate da ragioni di carattere eccezionale in relazione alla specificità dell’accertamento o in situazioni di conflitto di interesse. In definitiva abbiamo raccomandato che i Presidenti dei Tribunali o le Commissioni competenti effettuino costante attività di vigilanza esercitando un controllo diffuso sulle competenze e capacità professionali degli incaricati. Al riguardo sarebbe auspicabile la previsione di specifici protocolli d’intesa tra organismi giudiziari e rappresentanze professionali, finalizzati al superamento delle problematiche evidenziate.

L’argomento trattato in quest’intervista sarà oggetto di riflessione in occasione di un convegno, in programma per il 18 febbraio presso il Palazzo di giustizia di Napoli, sul tema “Il contenzioso e le frodi assicurative, un danno per la collettività: dati, riflessioni e proposte”, al quale parteciperanno esponenti della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Consap), dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Ivass) e della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. In quella sede l’avv. Vizzino presenterà un libro bianco di denuncia delle disfunzioni connesse agli incarichi ai CTU.

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